NEL CASO SI FOSSE COINVOLTI IN ATTIVITÁ DI POLIZIA GIUDIZIARIA:

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    Alcune informazioni utili riguardo all”arresto e al fermo di polizia giudiziaria. Di Simona Carandente

    A ciascuno di noi, sia perché coinvolto personalmente e proprio malgrado in attività di Polizia Giudiziaria, sia per semplice curiosità, può capitare di venire a contatto con terminologia ed istituti strettamente giuridici, apparentemente incomprensibili, ma dall’indiscussa portata pratica ed applicativa.

    Fermo, arresto, custodia cautelare sono solo alcuni degli istituti del codice di rito entrati a far parte prepotentemente del linguaggio comune, venendo di fatto utilizzati impropriamente, proprio a causa del rigido tecnicismo del legislatore, districabile solo da limitate nicchie di "addetti ai lavori".
    Il fermo e l’arresto di P.G. costituiscono provvedimenti privativi della libertà personale a carattere temporaneo: difatti, l’unico soggetto legittimato dall’ordinamento a poter privare un individuo della libertà ante iudicium è il giudice, nominato a seguito di concorso pubblico indetto periodicamente.

    L’arresto dell’indagato può avvenire solo in flagranza di reato o nella cd. "quasi flagranza": esse ricorrono mentre si viene sorpresi a commettere un reato o subito dopo, come nel secondo caso, laddove il presunto reo sia colto con tracce o cose dalla quali emerga la commissione del reato stesso. Nel caso di fermo, invece, manca il requisito della flagranza, richiedendosi per procedervi un pericolo di fuga attuale e concreto, ancorato alla sussistenza di precisi limiti di pena edittale o alla commissione di reati riguardanti le armi ed il terrorismo, per i quali esso è sempre consentito.

    L’autorità di Polizia procedente all’arresto o al fermo ha taluni obblighi: avvertire il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informare immediatamente l’eventuale difensore di ufficio, avvisare i familiari laddove vi sia il consenso del diretto interessato. Tali adempimenti, comuni all’arresto ed al fermo, devono precedere per legge la celebrazione della cd. udienza di convalida. Sia il fermo che l’arresto, difatti, possono avere una durata massima, improrogabile, di 96 ore: nelle 48 ore dal fermo o dall’arresto il Pubblico Ministero deve chiedere la convalida al giudice, che deve provvedere nelle successive 48 ore. L’udienza di convalida avviene in un’udienza chiusa al pubblico, con la presenza necessaria del difensore del fermato o arrestato.

    Altro istituto è, invece, quello dell’interrogatorio di garanzia: esso si rende necessario a seguito dell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare, custodiale o meno, e viene reso innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari entro 5 giorni dalla richiesta di custodia cautelare in carcere, e 10 negli altri casi. Scopo dell’interrogatorio quello di valutare la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare già disposta, provvedendo in caso contrario alla sua revoca o sostituzione. (mail:simonacara@libero.it)

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