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L’assegno di mantenimento ai figli minori

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In assenza di uno stabile peggioramento delle condizioni economiche, l’aggiornamento dell’assegno di mantenimento ai figli minori va pagato.

In tema di separazione personale tra coniugi, le circostanze nuove costituiscono condizione necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge o dei figli esclusivamente per il giudizio di revisione.

La Corte d’Appello di Palermo, nel giudizio di separazione personale tra due coniugi, ha disposto l’aumento del contributo per il mantenimento dei due figli a carico del marito. La decisione si è fondata sul raffronto tra le capacità reddituali dei due coniugi, caratterizzate per la moglie da un reddito da lavoro annuo lordo pari a 27 mila Euro e per il marito dal reddito da lavoro derivante dalla sua attività professionale di avvocato, quantificabile in circa 50 mila Euro l’anno.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il marito. Egli contesta la determinazione in aumento del contributo per il mantenimento dei figli minori, in quanto adottata senza la giustificazione di fatti o circostanze nuove rispetto alla determinazione disposta all’udienza presidenziale del giudizio di separazione, nonostante la mancanza di miglioramenti reddituali e la comprovata evidenza di un rilevante peggioramento verificatosi dopo la separazione.

Secondo il marito la Corte d’Appello avrebbe fondato l’esame sulla sua situazione economico patrimoniale su mere presunzioni di carattere deduttivo, quali l’attività libero professionale avviata e la titolarità di cespiti immobiliari, del tutto privi di redditualità.

il marito aggiunge l’ingiustificato aumento dell’assegno di mantenimento in favore dei due figli minori, non essendo stato considerato, dalla sentenza impugnata, l’incremento delle spese derivanti dalla separazione, rappresentate dalla corresponsione dell’assegno in contestazione e dalla necessità di locare un’abitazione dopo l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, nonché la notevole esposizione debitoria dovuta al pagamento di rate mensili di mutui e finanziamenti concessi da istituti di credito, anch’essi determinati dalla situazione economica verificatasi dopo la separazione. Infine, viene posta in luce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto rivelatore di affidabilità e stabilità economica, il ricorso al credito bancario invece che dedurne il peggioramento della situazione patrimoniale e viene contestata la legittimità della decorrenza dell’assegno di mantenimento dalla data della sentenza impugnata, e non da quella d’appello.

I motivi sono manifestamente inammissibili, Cassazione civile , sez. I, sentenza 08.05.2013 n° 10720. Deve osservarsi che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale il giudizio comparativo dei redditi dei coniugi ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento non richieda un riscontro rigoroso del loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile valutazione comparativa della situazione complessiva di entrambi (Cass. 3974 del 2002; 13592 del 2006; 23051 del 2007; 25618 del 2007).

Nella specie la sentenza impugnata ha preso in esame tutti gli elementi confluenti sulla determinazione dei redditi delle parti, comprese le esposizioni debitorie e il ricorso al credito, dandone una valutazione diversa da quella indicata dal ricorrente ma né deficitaria né illogica. Inoltre, correttamente non è stata tenuta in considerazione, nella determinazione delle capacità reddituali dell’obbligato, l’incidenza dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, in quanto non qualificabile come elemento peggiorativo del reddito, attesa la preesistenza alla separazione di tale obbligo.

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