L’inefficacia della sanzione penale: l’omesso mantenimento del figlio legittimo
Coloro che hanno la fortuna, o in alcuni casi la sventura, di frequentare assiduamente le aule di giustizia quali operatori del diritto, sanno quanto difficile possa essere l’applicazione, nel caso concreto, dei valori e dei principi di ogni orientamento democratico che si rispetti, sovente in palese disaccordo con la realtà fattuale e la stessa amministrazione della giustizia.
Gli “eletti” di cui sopra sanno, altresì, che vi è un intero ramo del codice penale che punisce, con pene più o meno severe, tutti quei reati maturati in ambito familiare, idonei ad incidere sul bene più caro di ognuno di noi, ovvero il diritto alla serenità in ambito domestico, prevedendo sanzioni penali piuttosto articolate e, in taluni casi, l’applicazione di pene accessorie limitative della potestà genitoriale. La tutela penale, pur se sulla carta esistente, è di fatto inefficace a perseguire le finalità previste dal legislatore sul punto: le stesse sanzioni, qualora comminate, sono di per sé blande e destinate a rimanere inefficaci di fatto, specie se si accompagnano a pretese risarcitorie che difficilmente si tradurranno in realtà, complice la particolare abilità di taluni soggetti ad occultare i propri patrimoni.
Qualche tempo fa, un giovane studente universitario si è presentato allo studio del legale, allo scopo di farsi assistere in un imminente processo: continuando l’opera iniziata anni addietro dalla madre, e comunque non pervenuta ad alcun risultato concreto, il giovane aveva denunciato il proprio padre naturale il quale, all’indomani del divorzio, si era praticamente dimenticato di lui, dedicandosi completamente ad una nuova compagna ed ai tre figli nati dal legame con la stessa. Il reato ravvisato dall’accusa non era quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), ma quello che punisce l’omesso versamento dell’assegno divorzile, di cui alla legge n. 898 del 1.12.1970, posto che il genitore non aveva mai provveduto al pagamento dell’irrisoria somma stabilita dal giudice civile in sede di separazione prima, e divorzio poi.
L’inadempimento, contestato dall’indomani del divorzio, aveva in realtà radici più lontane. Il giovane universitario, pur abitando nello stesso paese del padre e della nuova compagna, non era neanche in grado di riconoscerlo, avendo dovuto subire un vero e proprio abbandono, da parte del proprio genitore, quando era ancora un bambino. All’udienza dibattimentale il giudicante, nell’esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dalla legge, ha condannato il padre del giovane ad una sanzione meramente pecuniaria: il reato di cui all’art. 12 sexies, difatti, è punito con le medesime pene del reato di cui all’art.570 c.p. che, in caso di persona offesa maggiorenne, non prevede l’obbligatorietà della pena detentiva per espressa previsione legislativa.
Una pena del genere, purtroppo, alimenta la convinzione della sostanziale impunità di taluni reati, disincentivando l’adozione di comportamenti moralmente e giuridicamente leciti da parte di chi, diventato genitore più volte, contragga nuovi legami dimenticandosi di quelli precedenti, facendo si che un figlio diventi poco più che un fardello del quale liberarsi con estrema facilità.
(Fonte foto: Rete Internet)

