La moglie ammazza il marito, la convivente chiede il risarcimento dei danni

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Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale, a condizione che si dimostri l’esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo.

 Nel caso prospettato la convivente dell’uomo assassinato , chiese che la moglie dell’uomo, condannata in sede penale per il delitto di omicidio premeditato del medesimo, fosse condannata in suo favore al risarcimento dei danni conseguenti. La moglie si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale accolse la domanda della convivente e condannò la moglie al pagamento in favore della convivente di una cospicua somma .

Contro la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la richiesta della convivente, la moglie ricorre in cassazione. Lamenta la ricorrente che nel rapporto tra il marito e la convivente non vi fosse la prova della sussistenza dei requisiti di una stabile convivenza: i due vivevano insieme da quattro mesi. Inoltre, osserva la moglie che in ordine al danno non patrimoniale sarebbe «mancata qualsiasi prova, in concreto, del turbamento psichico e dei patimenti asseritamente subiti dalla convivente.

La Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.06.2014 n° 13654, rigetta il ricorso della moglie
La Corte d’appello, con una pronuncia assai bene argomentata e supportata da logica impeccabile, ha ricostruito è pervenuta alla conclusione di ritenere dimostrati i requisiti necessari per riconoscere l’esistenza di un rapporto more uxorio tra i due ed il conseguente diritto al risarcimento in capo alla convivente. Ha richiamato, al riguardo, il fatto che la convivenza fosse «frutto di una comune scelta di vita»; che i conviventi, pur essendo andati a vivere insieme solo pochi mesi prima dell’omicidio dell’uomo, avevano da molto tempo prima un rapporto serio e stabile, non limitato alle sole «frequenti occasioni mondane», tanto che «avevano coinvolto nel loro progetto anche i rispettivi figli, nati dai loro precedenti matrimoni».

Si tratta, com’è evidente, di una valutazione di merito corretta e completa, fondata anche su elementi presuntivi valutati nella loro globalità; né, d’altra parte, può acquisire importanza il fatto che la materiale convivenza sia durata pochi mesi, poiché è pacifico che essa si interruppe per l’uccisione dell’uomo, sicché non può trarsi alcuna conclusione favorevole alla moglie da un elemento del genere.
La Corte ha evidenziato, quindi, la sussistenza del danno non patrimoniale, affermandone la risarcibilità in considerazione del forte legame affettivo esistente tra la vittima e la convivente.

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