I genitori di alcuni alunni denunciano un docente per avere usato foto e filmati per fini diversi da quelli istituzionali o didattici.
Nel caso prospettato il docente avrebbe effettuato nella scuola in cui insegnava fotografie e videoriprese dei propri alunni senza autorizzazione espressa dei genitori per finalità diverse da quelle istituzionali o didattiche. Il docente chiedeva la revoca o l’annullamento del decreto di perquisizione e sequestro conseguente non essendogli stato ascritto alcun uso divulgativo del materiale fotografico e difettando qualsiasi elemento indicativo del fine di profitto proprio e di danno altrui.
Il docente propone, quindi, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro di alcuni fogli contenenti elenchi degli alunni ai quali il ricorrente insegnava religione in alcuni istituti, nonché di tutti i computer e degli strumenti informatici in uso allo stesso.
Con tale ordinanza che condannava il docente si evidenziava che non può ritenersi rientrante nelle finalità istituzionali e didattiche quella di memorizzare i volti degli alunni e che non emergeva, quindi, ictu oculi l’insussistenza del reato ipotizzato.
Il ricorso è fondato, così ha affermato la Cassazione penale, sez. III, sentenza 11.03.2013 n° 11412 , per le ragioni di seguito indicate.
Va anzitutto rilevato che il reato di trattamento illecito di dati personali non è integrato se il trattamento dei dati avvenga per fini esclusivamente personali, senza una loro diffusione o destinazione ad una comunicazione sistematica (Sez. 5, Sentenza n. 46454 del 22/10/2008 Rv. 241966). Orbene, è senz’altro fondato il rilievo secondo cui manca nella motivazione del tribunale qualsiasi elemento indicativo al riguardo pure in presenza di espressa contestazione sul punto.
Poiché la questione attiene alla sussistenza del reato, si rende evidente la necessità di affrontare la questione, sia pure nei limiti ristretti della dimostrazione del fumus della sussistenza del reato, e, di conseguenza, la rilevata mancanza di motivazione giustifica di per se stessa l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Sostanzialmente elusa è anche la ulteriore questione posta dal docente e, cioè, della mancata indicazione delle ragioni che rendono necessario il sequestro di tutto il compendio appreso (computer, materiale informatico, ecc.) che il docente assume essere estraneo alla vicenda originata dalle denunce in atti. Né può ritenersi appagante la risposta del riesame che ingiustificatamente rimanda la decisione sul punto senza farsi carico di esaminare quanto già segnalato dal docente sulla asserita utilizzazione di tali beni nell’ambito di attività lecite specificamente indicate.




