Al termine di una partita, i ragazzi di una scuola scherniscono e fanno oggetto di sputi negli spogliatoi un ragazzo nigeriano, apostrofandolo anche “negro di:”.
Il Tribunale ritiene configurare a carico degli alunni i reati di ingiuria e violenza privata, aggravati dalla finalità di discriminazione o odio etnico. Uno degli alunni condannato ricorre in cassazione.
Egli sostiene che il giovane nigeriano accetta la cosa come uno scherzo fino a che due compagni, ma non il ricorrente, gli sputano addosso e che le ingiurie antecedenti all’episodio dello spogliatoio non vengono udite da altre persone.
Il ricorso è infondato e va disatteso, cosi decide la Corte Suprema Di Cassazione con sentenza n.1519 del 15/05/2013.
La Corte esclude in radice qualsiasi causa di giustificazione della condotta del giovane ricorrente alla stregua del contesto discriminatorio creato nei mesi precedenti dal ricorrente e da altri allievi ai danni del compagno di classe, apostrofato abitualmente con l’epiteto “negro di…”
La Corte ritiene, altresì, che le ragioni del giovane ricorrente, in riferimento all’aggravante dell’odio razziale, basate sul fatto che le ingiurie non sono state udite da altre persone, sono ingiustificate.
Invero tale aggravante “è integrata quando l’azione si rapporti, nell’accezione corrente, al pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza, non essendo necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno- e quindi a suscitare- il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, anche perché ciò comporterebbe l’irragionevole conseguenza di escludere l’aggravante in questione in tutti i casi in cui l’azione lesiva si svolgesse in assenza di terze persone”.

