Con la separazione coniugale non si perde l’uso dell’abitazione

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Costituisce esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza sulle cose, sostituire la serratura della porta di ingresso della casa familiare impedendo l’accesso alla moglie separata, comproprietaria dell’immobile.

Con sentenza la Corte di appello di Catania ha confermato detta sentenza con la quale un marito è stato riconosciuto colpevole del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per aver sostituito la serratura della porta di ingresso della casa familiare impedendo l’accesso alla moglie.

Avverso la sentenza l’uomo propone ricorso per cassazione.
Il marito sostiene che difetta la sussistenza del dolo risultando provata la sostituzione della serratura, in ragione del suo malfunzionamento, e risultando un breve lasso temporale tra la sostituzione ed il successivo tentativo di accesso della moglie.
Il ricorso è inammissibile, così afferma la Cassazione penale , sez. VI, sentenza 29.01.2014 n° 4137.

La Corte territoriale ha correttamente giustificato l’affermazione di responsabilità del marito considerando la sostituzione della serratura della casa familiare, della quale era comproprietaria la moglie dell’imputato, volta ad impedire alla donna l’accesso alla abitazione medesima. Accesso che non fu consentito neanche dopo l’intervento delle forze dell’ordine chiamate dalla stessa donna. Del tutto logicamente la sentenza ha escluso la rilevanza dell’assunto difensivo secondo il quale la sostituzione fu operata dall’imputato per un malfunzionamento, osservando che della sostituzione non era stata data comunicazione alla moglie alla quale neanche erano state fornite le nuove chiavi.
Quanto al presupposto della contesa esistente sull’abitazione, la Corte di merito ha correttamente osservato – con ricostruzione in fatto incensurabile in questa sede – che la donna ben tre mesi prima dei fatti, all’atto della sua decisione di separarsi dal marito, gli aveva chiesto di lasciarle l’uso della casa coniugale, ma l’uomo aveva negato accesso alla richiesta costringendola ad abitare a casa dei propri genitori.

Inconferente è la deduzione relativa al possesso dell’abitazione da parte del marito, posto che lo stesso potere di fatto spettava alla donna comproprietaria, che in alcun modo vi aveva rinunciato.

(Fonte foto: Rete internet)

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