giovedì, Luglio 23, 2026
31.8 C
Napoli

Basta la sola presenza nel “branco” per commettere il reato di violenza sessuale di gruppo

Adv

Quattro giovani minorenni vengono condannati per il reato di violenza sessuale di gruppo, indipendentemente da quali di essi abbiano svolto il ruolo di esecutori materiali.

Con sentenza il Tribunale ha dichiarato un ragazzo responsabile del delitto di violenza sessuale, perchè agendo in concorso con altri ragazzi, costringeva una ragazza a subire atti sessuali.

Avverso la sentenza, il ragazzo ha proposto ricorso per cassazione. In particolare, nel ricorso si sostiene che difetterebbe l’elemento soggettivo, in quanto il ragazzo non aveva posto in essere alcuna condotta volta al compimento di atti sessuali, nè finalizzata ad agevolare il compimento di tali atti ad altri. La Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 21 novembre 2012-18 aprile 2013 n. 17699 rigetta il ricorso.
È noto che la violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609-octies c.p. si configura come fattispecie criminosa autonoma, caratterizzata dal concorso necessario di più persone (almeno due) alla commissione del reato. Proprio la pluralità degli aggressori e la loro contemporanea presenza producono, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandole o riducendone la forza di reazione (cfr. Sez. 3, n. 44408 del 18/10/2011, B., Rv. 251610).

Orbene, nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno accertato sia la contemporanea presenza di tutti i soggetti coinvolti, sia la consapevolezza di svolgere un’azione di bullismo sessuale, ossia di prevaricazione volta al compimento di atti di natura sessuale, dando conto dello stato di umiliazione in un crescendo di condotte invasive sulla persona ed offensive della sua dignità ed onore, che le era stato inflitto durante il tragitto nell’autobus di linea, di ritorno da scuola, attraverso atti di violenza e prevaricazione “di genere”, avvenuti in rapida successione temporale all’interno dell’autobus, ove la stessa si trovava seduta.

In particolare, i giudici di merito hanno sottolineato le modalità con le quali tutti i ragazzi del gruppo avevano partecipato all’accerchiamento della ragazza ed alla successiva aggressione di natura sessuale, evidenziando come, dopo averla importunata con espressioni volgari, avevano cominciato a toccarla. Alle proteste della giovane, due dei ragazzi le infilavano le mani sotto il golfino, palpeggiandole il seno. Come noto il palpeggiamento delle zone a connotazione sessuale rientra per giurisprudenza ormai indiscussa nella nozione di atto sessuale, come qualunque altro atto che coinvolga oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e sia finalizzato ed idoneo a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva dell’autore del comportamento di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale (cfr. Sez. 3, n. 11958 del 22/12/2010, C., Rv. 249746).

Risulta evidente che anche la mera presenza fisica all’interno del “gruppo”, costituisce, nel contesto dei fatti come verificatisi, quanto meno una forma di partecipazione psichica e quindi di concorso morale, assumendo il significato di vera e propria adesione all’altrui azione criminosa, con conseguente rafforzamento della volontà dell’esecutore materiale (cfr. Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994, Sbrana e altro, Rv. 200310). Questo perchè nella situazione di specie, ossia la contemporanea presenza di più giovani, coesi nella consapevolezza di essere un gruppo di persone di genere maschile, ha certamente rappresentato in concreto uno stimolo ed un incentivo, oltre che una rassicurazione per gli esecutori materiale dell’aggressione sessuale della non ancora diciottenne.

A maggior ragione, ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 609-octies c.p., il concetto di partecipazione non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale, in quanto ciascun compartecipe dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell’art. 609-bis c.p., dovendosi, al contrario, ritenere estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva.
(Fonte foto: Rete internet)

 GENITORI, SCUOLA E DIRITTO

Adv

In evidenza questa settimana

Danno fuoco ad auto e rifiuti, nuova nube nera sulla provincia

Ieri pomeriggio a Caivano è divampato un incendio su...

Pollena Trocchia, al via i festeggiamenti per San Giacomo Apostolo Maggiore

Riceviamo dal Comune di Pollena Trocchia e pubblichiamo Prenderà...

Autonomia Differenziata, Auriemma (M5s): “Governo calpesta sentenza Consulta

Riceviamo e pubblichiamo   "Siamo chiamati a votare alla svelta un...

Assalti ai bancomat, anno record: 461 colpi e Napoli tra le più colpite

Undici misure cautelari tra il Potentino e il Foggiano,...

Argomenti

Danno fuoco ad auto e rifiuti, nuova nube nera sulla provincia

Ieri pomeriggio a Caivano è divampato un incendio su...

Pollena Trocchia, al via i festeggiamenti per San Giacomo Apostolo Maggiore

Riceviamo dal Comune di Pollena Trocchia e pubblichiamo Prenderà...

Autonomia Differenziata, Auriemma (M5s): “Governo calpesta sentenza Consulta

Riceviamo e pubblichiamo   "Siamo chiamati a votare alla svelta un...

Assalti ai bancomat, anno record: 461 colpi e Napoli tra le più colpite

Undici misure cautelari tra il Potentino e il Foggiano,...

Permesso rosa a Ottaviano, Federico replica a Borrelli: «Serve prima il regolamento comunale»

Dopo la segnalazione rilanciata dal deputato Borrelli, il primo...

Tragedia a Castello di Cisterna, sorella del ct Montella muore dopo incidente in casa

Una tragedia ha colpito la famiglia di Vincenzo Montella....
Adv

Related Articles

Categorie popolari

Adv
Adv