Tari, esposto ai carabinieri del responsabile Aicast De Falco

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SOMMA VESUVIANA – Il responsabile Aicast ed ex consigliere Crescenzo De Falco, già presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Somma Vesuviana , ha presentato una denuncia ai carabinieri i merito a delle “ombre” sulla gestione della Tari.

 

Di seguito il testo della denuncia:

 

 

Esposto – Denuncia

Il sottoscritto Crescenzo De Falco, nato il 16/08/1965 a Somma Vesuviana, fu Ugo e fu Ida Clementina Barone, residente in Somma Vesuviana (NA) alla Via Aldo Moro n° 90 – Piano secondo int. 5, Codice Fiscale DFL CSC 65M16 I820M, lo stesso già Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Somma Vesuviana nella precedente Consiliatura, nonché più volte Consigliere Comunale, intende rappresentare, alla cortese attenzione di Co-desto Ufficio, quanto di seguito:

  • L’esponente ha appreso, dalla consultazione degli atti pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana e più precisamente di quelli facenti parte del link Amministrazione Trasparente, oltreché dall’affissione di manifesti murali disseminati sul territorio, dell’avvenuta adozione – da parte del Responsabile della Posizione Organizzativa 2 dott. Francesco Saverio BARONE – della determina gen. n. 1620 del 16/11/2021, con la quale il succitato Responsabile ha provveduto all’approvazione delle “agevolazioni in materia TARI a favore di utenti in condizioni di disagio economico-sociale, per annualità 2021”, disponendo ed adottando anche in termini innovativi rispetto al Regolamento TARI (Cfr. allegato sublettera “A”).
  • Con il predetto atto, pertanto, il Responsabile dianzi indicato ha posto mano in materia Regolamentare, contravvenendo all’evidente principio di ripartizione delle competenze, essendo tale tematica (ovvero quella regolamentare) di stretta ed esclusiva competenza dell’organo consiliare, ovvero del consesso di massima rappresentanza dell’Ente, in tal guisa ed a tal fine individuato proprio nell’ottica della celebrazione di una discussione democratica, svolta con modalità partecipative estese, del corpo rappresentativo eletto dal corpo elettorale, con lo scopo di creare i giusti contrappesi per l’adozione di atti ricadenti sull’intera collettività (ancor più se si discuta di atti regolamentari, afferenti all’accesso ad agevolazioni tributarie a favore della parte di collettività maggiormente attinta da problematiche economiche).
  • A fronte di tale abnormità, il deducente ha inoltrato debita segnalazione, agli organi competenti ed al medesimo Responsabile di P.O. interessato, affinché si procedesse all’annul-lamento in autotutela di quel provvedimento confluito nella determina adottata, ovvero di quella parte di esso che costituisce e costituiva il sostrato di un profondo slabbramento dal dettato legislativo, produttivo di evidenti danni a carico della collettività tutta, sia di quella che sarebbe rientrata nel novero dei beneficiari della prevista agevolazione, sia di quella che ne sarebbe rimasta ingiustamente esclusa, poiché il tutto effettuato e deciso sulla scorta di un sottostante provvedimento, oggettivamente ed indissolubilmente illegittimo e nullo, per essere stato emanato da organo incompetente in via assoluta ad emetterlo (ci si riferisce, ovviamente, al comparto regolamentare, non già attuativo di quello precedentemente adottato dal Consiglio Comunale di Somma Vesuviana, ma del tutto in-novativo ed istitutivo di altri e diversi principi regolatori)  [Cfr. allegato sublettera “B”].
  • Neppure tale atto di diffida sortiva l’effetto sperato, rimanendo del tutto privo di riscontro ed anzi l’Ente – per quanto a conoscenza di una così evidente distonia con il sistema legislativo discendente dal TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), come pure di quello ricavabile – aliunde – dallo Statuto Comunale -, dava ulteriore corso alla procedura, disponendo successivamente per l’approvazione dell’elenco degli assegnatari dei benefici e non solo, ma altresì adottando – sempre per il tramite del già citato Responsabile della P.O. 2  – ulteriore determina contenente innovazioni ed istituzioni regolamentari (ci si riferisce alla determina reg. gen. n. 1899 del 30/12/2021, con cui è stata approvata un’ulteriore agevolazione in materia TARI a favore di utenti in condizioni di disagio economico-sociale, per annualità 2021) e procurandosi l’informativa alla collettività attraverso la collocazione di ulteriori  manifesti murali.
  • Con tale ulteriore atto, il Responsabile della P.O. 2 mostra un’evidente propensione ad accaparrarsi delle funzioni altrui, con oggettiva usurpazione della sfera di competenza propria dell’organo consiliare (limitandoci al caso di specie) e così producendo – per tale via – non solo un atto nullo, poiché emesso da organo incompetente a farlo, ma altresì consumando un oggettivo vulnusalla legge, tale da assurgere a sistemica introduzione di un modus operandi, funzionale a perseguire – in maniera impropria (per così definirla) – una finalità locupletativa e dispregiativa di competenze.
  • Si prega di valutare quanto innanzi nell’ottica sottesa al presente esposto, indipenden-temente dai profili amministrativi di cui sono viziati gli atti emessi (aspetti che attengono alla patologia propria degli atti amministrativi), rispetto ai quali l’inerzia mostrata a fronte delle segnalazioni ed inviti fatti, vieppiù acuita dall’adozione di provvedimenti successivi dello stesso tenore, denota un contegno irriguardoso delle normative atte ad evitare la consunzione di provvedimenti che si appalesino in evidente dispregio dei profili di compe-tenza.  

In tale quadro, l’istante – proprio per il rispetto dovuto alla cittadinanza tutta ed alla profonda esigenza che vengano rispettati i principi di legge – rimette il presente esposto, in uno all’intero incartamento riguardante la vicenda innanzi descritta, all’attenzione di Codesto Ufficio affinché voglia vagliare con attenzione l’eventuale consumazione di fattispecie penalmente rilevanti nel caso di specie, stante anche l’utilizzo di fondi pubblici (peraltro attingendo a fondi di diversa natura, come testimonia l’appostamento dell’ulteriore importo di € 40.000,00 di cui alla prima delle determine oggetto di interesse, circostanza che testimonia ancor più quanto innanzi detto), individuando e punendo gli eventuali responsabili.

Si chiede di ricevere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 408, 2° comma c.p.p., comunicazione in ordine all’eventuale archiviazione che dovesse essere disposta in merito al presente atto, e che gli venga notificata, ai sensi dell’art. 406, 3° comma c.p.p., l’eventuale richiesta di proroga delle indagini; si riserva di costituirsi parte civile all’esito delle indagini preliminari e, quale persona offesa, si riserva espressamente di nominare proprio difensore di fiducia.

Ai fini delle eventuali comunicazioni di cui sopra, lo scrivente chiede che gli vengano notificate al seguente indirizzo:

                                                                                        IN FEDE

                                                                       Dott. Crescenzo De Falco