Un solo sputo non è reato

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Gli sputi possono configurare il reato di deturpamento se, per la particolare densità, o perchè reiterati, risultano idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo.

Il fatto Il Giudice di Pace di Castel Baronia, con sentenza in data 21/1/2010, condannava un signore alla pena di Euro 50,00 di multa, per il reato di cui all’art. 639 c.p., per aver deturpato e imbrattato con uno sputo l’autovettura appartenente ad altra persona. Il Tribunale di Ariano Irpino, invece, lo assolveva perchè il fatto non sussiste, ritenendo che il semplice sputo non fosse idoneo a produrre un’alterazione quantomeno temporanea e superficiale della res, necessaria ai fini della configurazione del reato.

Proponevano ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino e il difensore della parte civile. Il primo deduceva l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale rilevando che l’atto di sputare ripetutamente su beni altrui, sporcando e insudiciando, costituisce comportamento idoneo a imbrattare il bene stesso e a configurare il reato di "deturpamento e imbrattamento di cose altrui"cui all’art. 639 c.p; la parte civile ricorreva in cassazione, ritenendo gli sputi materia sgradevole e repellente, quindi atti a imbrattare.
La Cassazione penale sez.II, sentenza 09.12.2011 n° 45924 ritiene i ricorsi fondati per i motivi che seguono:

La Corte Suprema afferma che il Tribunale di Ariano Irpino, invero, rileva come "lo sputo non appare idoneo a produrre una alterazione temporanea e superficiale della res, necessaria ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo del reato", non considerando che nella fattispecie si trattava di diversi "sputi" e confondendo l’elemento soggettivo del reato con quello oggettivo della idoneità della condotta.
Il reato di cui all’art. 639 c.p., può configurarsi allorchè gli sputi, per la particolare densità, o perchè reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo.

Va, conseguentemente, annullata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ariano Irpino che nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, dovrà procedere a nuovo esame al fine di valutare se, nel caso di specie, gli sputi siano stati idonei o meno a imbrattare l’autovettura della persona offesa.

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