Per la Corte non sussiste l’obbligo dell’istituto di vigilare sull’incolumità dell’allievo quando lo stesso si trova sulle scale di accesso, facenti parte dell’edificio scolastico, ma ricorrendone le condizioni, si può applicare l’articolo 2051 c.c.
Nel caso preso in esame, i genitori di un minore convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Genova, il Comune della stessa città nonchè il Ministero della Pubblica Istruzione chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla minore a seguito di un infortunio. Esposero che la piccola, che all’epoca frequentava la terza elementare, era caduta sui gradini esterni sdrucciolevoli e instabili dell’istituto scolastico, riportando lesioni al volto e ai denti.
Con sentenza, la Cassazione civile, sez. III, sentenza 06.11.2012 n° 19160 rigetta la domanda.
Ciò di cui si dolgono i genitori è che la nozione di orario scolastico non sia stata estesa alla fase di ingresso nell’edificio, sì che si possa predicare la sussistenza, sin dal momento in cui l’allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, dell’obbligazione dell’Istituto di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dello scolaro.
Ma tale assunto non è condivisibile.
Esso, per vero, anticipa l’operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, per soprammercato, il personale della scuola non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie.
In realtà gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo allorchè l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 cod. civ. Ne deriva che le censure formulate dai genitori sono prive di pregio.
Non è superfluo peraltro evidenziare che l’apparato argomentativo col quale il giudice di merito ha motivato il suo convincimento in ordine alla dinamica dell’incidente e al comportamento del personale dopo l’infortunio, è logicamente corretto ed esente da incertezze o da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di riferimento.


