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SE GLI STUDENTI IN GITA DETENGONO DROGA

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Quest”oggi parliamo del possesso di droga da parte di uno studente e del allontanamento temporaneo dalla scuola, anche se non è stato accertato il reato in sede giudiziale.

Il fatto
I genitori di uno studente di un liceo scientifico statale hanno impugnato il provvedimento di sospensione dalle lezioni del figlio che aveva fatto seguito all’accadimento avvenuto in occasione ad una gita scolastica. In tale occasione i carabinieri avevano avvicinato e perquisito due studenti, da tempo seguiti, e gli avevano trovato addosso una quantità di hashish sufficiente per confezionare da 40 a 60 dosi di “fumo”.

I genitori in sede di giudizio hanno sostenuto la insussistenza allo stato attuale di un reato che giustifichi l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica di due mesi e mezzo. I genitori sostengono altresì che manca l’avvenuto accertamento della commissione di un reato e stupisce che l’istituzione scolastica, anticipando la stessa magistratura, abbia espresso un verdetto di colpevolezza.

Dalla lettura della trascritta disposizione, al Collegio non pare che sia necessario per l’applicazione della sanzione disciplinare l’accertamento del reato da parte dell’Autorità giudiziaria. È l’organo disciplinare che deve verificare, nell’ambito delle sue competenze e per le finalità sue proprie, se i fatti verificatesi possano integrare gli estremi del reato. Come giustamente osservato dalla difesa erariale, il processo penale ed il procedimento disciplinare riguardante gli studenti di scuole statali muovono su binari paralleli che perseguono scopi diversi: il processo penale mira infatti ad accertare la colpevolezza dell’imputato nel mentre l’azione disciplinare ha la finalità di sanzionare comportamenti in violazione dei doveri degli studenti come indicati nell’art. 3 citato DPR n. 249/1998.

Pare quindi al Collegio che l’organo disciplinare possa prescindere dall’esame se -ed in altra sede- vi sia stata applicazione delle norme di diritto processuale penale, risultando sufficiente ai fini dell’azione disciplinare che sia avvenuto un fatto previsto dalla legge come reato. Nella specie dall’istruttoria effettuata nonché dall’accertamento reso dall’Arma, detto presupposto risultava sussistente atteso che all’Organo di disciplina i due studenti avevano dichiarato che avrebbe consumato la sostanza con i compagni di viaggio.

Quanto poi al profilo, pure dedotto dai genitori, di non corrispondenza della durata dell’allontanamento con la gravità del reato, a sua confutazione basti osservare che, oltre allo “scandalo” che l’accadimento ha destato nella comunità locale e l’immagine negativa che ne ha avuto l’Istituto scolastico (alcuni genitori sono intenzionati a ritirare i loro figli da detta scuola per iscriverli in altri istituti), nel caso il possesso della droga fosse passato inosservato dalla partenza dall’Italia e scoperto dalla autorità della Grecia si sarebbe incorsi nella ipotesi di spaccio internazionale di droga, con ripercussioni non solo sui due allievi ma sulla l’intera comunità scolastica in viaggio, ivi compresi i docenti accompagnatori.

Il sorvolare sull’accadimento ben potrebbe determinare nella locale comunità scolastica il convincimento che l’assunzione di droga (magari in modeste quantità, “tiro” alla sigaretta preconfezionata con hashish) sia fatto del tutto trascurabile, nel mentre è evidente interesse educativo della scuola, oltre che delle famiglie, stigmatizzare e da subito detti comportamenti “adolescenziali”, stante il rischio dell’assuefazione e che quindi dalle droghe leggere si passi a quelle pesanti.

Se è pur vero, poi, che la scuola deve essere vicina agli studenti più manchevoli, è altrettanto vero che in casi gravi (e questo lo è) l’allontanamento rimane l’estremo rimedio atto a far comprendere il disvalore delle azioni commesse. Comunque, e rientrando nel campo più propriamente giuridico, l’allontanamento per un periodo superiore a 15 gg. è una sanzione pur prevista dall’ordinamento, e legittima quando è applicata secondo le procedure.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Bari Sez. I, con – Sentenza n. 4172 del 15-09-2004, ha respinto il ricorso.

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