Nelle scuole, tra il Direttore dei servizi generali e amministrativi e il personale A.T.A. (assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici) vige un rapporto di subordinazione, in forza del quale il DSGA è il soggetto gerarchicamente sovraordinato, a cui è conferito il potere di direzione, organizzazione e vigilanza delle attività del personale sottoposto. Il DSGA è comunque subordinato gerarchicamente al DS.
Il CCNL Comparto Scuola 2006-2009 dispone infatti che il DSGA “cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze”.
I DSGA manifesta tale potere attraverso l’ordine di servizio, che è un atto con il quale si assegnano delle istruzioni e prescrizioni precise per le quali non residua alcun margini di discrezionalità e autonomia in capo alla parte nei cui confronti sono indirizzate.
Obbligo di esecuzione dell’ordine di servizio.
In presenza in un ordine di servizio validamente formulato, il personale ATA deve eseguire quanto impartito, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite, sulla base del rapporto di subordinazione.
Infatti, per il personale scolastico, l’art. 11 del CCNL Comparto Istruzione 2016-2018, dispone, tra gli obblighi di servizio, alla lettera H) di “eseguire le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori”.
Requisiti dell’ordine di servizio.
Le disposizione di servizio vanno rese per iscritto, ai fini della tracciabilità dei processi decisionali assunti, assicurata da un idoneo supporto documentale, come disposto dall’art.9 del DPR 62/2013.
L’atto deve contenete, Protocollo e data; normativa a supporto e motivazioni di fatto; indicazione chiara e precisa delle disposizioni di servizio da svolgere; Firma del Dirigente scolastico o del D.S.G.A.
E’ neccasio che il lavoratore ne abbia piena contezza nelle modalità più opportune ossia, brevi manu, mail, registro elettel lavoratore nei modi ritenuti opportuni: brevi manu, per email o tramite registro elettronico in uso presso la scuola, etc.
Rifiutare un ordine di servizio.
Salvo i casi di forza maggiore o stato di necessità, allorché il dipendente non esegua un ordine di servizio, reso in forma scritta e correttamente notificato al destinatario e privo di profili di illegittimità, il DSGA ha l’onere di relazionare per iscritto l’accaduto al Dirigente scolastico quale titolare del potere disciplinare, ai fini dell’esercizio obbligatorio dell’azione disciplinare.
Difatti l’ inosservanza di una disposizione di servizio integra una violazione disciplinare, che legittima l’apertura di un procedimento disciplinare, secondo le norme di cui all’art.7 della L. n.300/1970 (Statuto dei lavoratori), del D.Lgs. 165/2001 e delle norme in materia previste dai CCNL.
Qualora all’esito dell’ procedimento disciplinare si accerti la responsabilità disciplinare del dipendente, sarà possibile irrogare sanzioni disciplinari previste dall’art.12 del CCNL 2016-2018, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.
In particolare, la violazione di una disposizione di servizio determina l’applicazione delle sanzioni del rimprovero verbale, o del rimprovero scritto, o della multa fino a 4 ore di retribuzione, ai sensi del Codice disciplinare previsto all’art. 13, comma 3, lettera a), CCNL 2016-2018. Nel caso di una eventuale recidiva, alla mancata ottemperanza a un ordine di servizio, si può arrivare alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a un massimo di 10 giorni, come previsto dal successivo comma 4 dell’art.13.
Ordine di servizio illegittimo o illecito.
In presenza di un ordine di servizio impartito che presenti profili di manifesta illegittimità, intesa come disposizione contrastante con i regolamenti interni, la normativa e i CCNL, il dipendente deve fare rimostranza per iscritto al DSGA, indicando le motivazioni sottese alla volontà di non adempiere alla prescrizione (ad. es. ordine di servizio che imponga di eseguire lavoro straordinario).
Nel caso in cui l’ordine venga impartito nuovamente, per iscritto, il dipendente deve sottostante all’obbligo di darvi esecuzione. La tesi trova puntuale conferma anche nella giurisprudenza della Cassazione, come con la sentenza n. 9736 del 19 aprile 2018 che ha affermato che il lavoratore non può rifiutarsi di eseguire un ordine di servizio ove reiterato, specificando che tale principio trova applicazione anche al pubblico impiego privatizzato.
L’unico caso in cui è possibile rifiutare un ordine di servizio, pur se rinnovato in forma scritta, è previsto dall’art.11 lettera h del CCNL 2016-2018, che ne prevede la possibilità nei casi in cui la disposizione di servizio violi la legge penale o costituisca illecito amministrativo.
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