Focus sugli aiuti di Stato
Se e come, e in che misura, lo Stato possa e debba intervenire quando un’attività economica è sull’orlo del fallimento, è questione alquanto controversa. Lo scenario si complica, non di poco, se ci si trova nel settore bancario.
Da una parte, la consapevolezza che il fallimento di una banca non solo danneggia i depositanti – cittadini e consumatori – ma, qualora interconnessa con altre banche e di particolare rilievo nel tessuto finanziario, mina alla stabilità del settore nella sua interezza.
L’altra faccia della medaglia, è che l’intervento dello Stato nel salvataggio di un’attività economica rappresenta una questione ideologica, su cui non c’è una visione unica; in aggiunta, il salvataggio di un istituto crea un precedente, non trascurabile.
Quello degli aiuti di Stato è un tema di cui si è parlato molto nel post-crisi, naturalmente.
Il settore finanziario è ancora lontano dall’essere solido e stabile, ragion per cui, il tema è ancora attuale.
Non più di due mesi fa, parlavamo della creazione del Fondo Atlante, creato da Quaestio Sgr, con la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti, il cui principale obiettivo è quello di ricapitalizzare le banche in dissesto, salvandole dal bail-in. Il 29 Aprile il fondo è nato, e nel mese di Maggio la prima operazione è stata eseguita, la ricapitalizzazione della Banca Popolare di Vicenza: Atlante ha sottoscritto una somma di 1,5 milioni di euro.
L’operazione, e il fondo tutto, gode dell’approvazione della BCE. Le preoccupazioni che all’inizio si nutrivano circa la compatibilità con le leggi europee sugli aiuti di Stato sembrano, dunque, risolte.
La Commissione Europea ha decretato l’esistenza di 5 requisiti che rendono un’operazione un aiuto di Stato. Quegli stessi requisiti che nel caso Tercas, 2012, la Commissione considerò esistenti e quindi vietò il salvataggio del gruppo bancario, da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, non senza critiche.
La legge europea sugli aiuti di Stato prevede:
- che le risorse in considerazione, fornite all’attività economica da salvare, siano “risorse di Stato”;
- che l’utilizzo di tali risorse sia “imputabile” al governo;
- che la banca (o altra attività) benefici di un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto in condizioni di mercato normali (i.e. senza l’intervento dello Stato);
- che il vantaggio economico sia “selettivo”, cioè diretto ad un solo settore e ad un solo operatore;
- che si generi una “distorsione” della competizione, nel mercato nazionale ed europeo, vale a dire che la posizione competitiva della banca ne risulti agevolata.
Qualora queste cinque condizioni siano soddisfatte, allora si tratta di aiuto di Stato, impossibile da portare a termine, a meno che esso non sia compatibile col “mercato interno”: la Commissione prevede dei casi in cui gli aiuti di Stato, anche se tali, sono implementabili perché, in sintesi, portano giovamento al settore economico e finanziario nella sua interezza.