Con il Decreto Legge del 26 novembre 2021, n. 172 rubricato “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, si è introdotto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico; per cui attualmente il DL è ancora oggetto di analisi del Parlamento, che in sede di legge di conversione potrebbe apportargli significative modifiche.
L’obbligo è stato introdotto a partire dal 15 dicembre 2021 ed il DL n. 172 che ha modificato l’art. 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 ha statuito che l’obbligo vaccinale riguarda sia il ciclo vaccinale primario sia la cosiddetta “dose di richiamo” “da adempiersi […] entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021” Più precisamente, l’art. 2 del decreto legge 172/2021 statuisce l’ obbligo vaccinale per il personale della scuola chiarendo alla lettera a) che tale deve intendersi quello afferente al:
- sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie);
- scuole non paritarie;
- servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
- sistemi regionali di istruzione e formazione professionale;
- sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Il DL statuisce che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati e che i dirigenti scolastici devono assicurare il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1.
Per cui i dirigenti scolastici anche se la scuola ora è in pausa natalizia, devono verificare gli adempimenti sanitari prescritti dal DL, dal momento che i docenti anche se non presenti giornalmente a scuola sono comunque in servizio.
Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la
presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto (seppure il docente non debba recarsi fisicamente a scuola), il dirigente scolastico ha l’obbligo di avviare l’iter che potrebbe portare alla sospensione.
L’assenza, per non ricadere nell’obbligo, deve essere piena o continuativa dalle attività a scuola.
L’iter di sospensione
La procedura, presente nel DL, sintetizzata dal Ministero dell’Istruzione con la nota del 7 dicembre 2021 prevede che il dirigente scolastico, solleciti immediatamente l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:
- la documentazione sanitaria attestante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
Ovvero,
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In considerazione del tessuto normativo vigente si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
Scaduto il termine di cinque giorni, in caso di omessa presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.
Nella fattispecie di cui alla lettera c), ovvero l’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere prontamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione che attesta l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, che dovrà essere adempiuto entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico.
In linea con il tessuto normativo vigente, si ritiene che nel lasso di tempo d’attesa per la somministrazione del vaccino e, quindi, in via transitoria, il personale scolastico possa continuare a svolgere la propria attività lavorativa, assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
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