QUANDO SI FA MALE UN ALUNNO

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Responsabilità del direttore di una scuola elementare, del preside della scuola media e del sindaco per l”incidente in danno di un alunno di scuola elementare.

Fatto
Durante una lezione di educazione motoria alla quale erano interessati gli alunni della quinta classe della scuola elementare, il piccolo B.A. era rimasto ferito mentre spostava con due compagni una porta di pallamano verso il fondo della palestra dove si trovava l’insegnante.

Originariamente la porta era impiantata al pavimento con appositi bulloni filettati, da tempo rimossi, tanto che era invalsa l’abitudine di spostare l’attrezzo da un punto all’altro della palestra secondo le necessità dei vari utilizzatori, che erano non solo gli alunni delle elementari, ma anche quelli delle scuole medie e varie associazioni sportive che frequentavano la palestra.

Responsabili, per inosservanza di norme antinfortunistiche, risultavano il direttore della scuola elementare S.V. e il preside della scuola media di Spiazzo G.D. perchè, quali dirigenti scolastici, non avevano adottato misure tecniche ed organizzative dirette ad evitare la presenza di porte di pallamano non ancorate al suolo all’interno della palestra durante le lezioni di educazione motoria e per non aver impedito che tale attrezzo potesse essere utilizzato per operazioni o in condizioni non adatte, così creando i presupposti per il verificarsi dell’incidente occorso al B..
Anche il sindaco del Comune al tempo dei fatti, Z. A., era stato ritenuto responsabile per non aver formulato il parere obbligatorio in ordine alla sicurezza dei locali dopo le modifiche strutturali apportate nel 1997, in base alle quali la porta di pallamano , impiantata in modo fisso, era stata rimossa

Sia il direttore didattico, quale datore di lavoro dell’insegnante di ginnastica che utilizzava la palestra della scuola media per le lezioni di educazione motoria degli alunni della scuola elementare, che il preside, quale datore di lavoro degli insegnanti, inservienti etc. della scuola media frequentanti la palestra, secondo la sentenza sono responsabili per non avere operato in modo da impedire che le attrezzature della palestra potessero essere utilizzate in situazioni di non sicurezza.
Il comportamento dovuto per legge era pertanto rappresentato, congiuntamente o alternativamente per i due dirigenti, quantomeno dalla emissione del divieto di uso della palestra nelle condizioni esistenti o nell’adozione di misure di propria pertinenza e disponibilità per eliminare il pericolo rappresentato dalla sopravvenuta mobilità delle porte di pallamano.

Per quanto riguarda la posizione del Sindaco Z., la Corte territoriale ha sostanzialmente ritenuto che il Comune e per esso il suo sindaco pro tempore avesse omesso di adottare cautele a lui imposte dalla legge per evitare il tipo di evento poi prodottosi.
Ed invero, secondo la L. 11 gennaio 1996, "per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature".

A giudizio della Corte territoriale tale doverosa attività avrebbe sicuramente impedito il verificarsi dell’evento, ponendosi pertanto l’omissione della stessa come condizione necessaria dell’evento.

Quanto poi al fatto riferibile all’insegnante dell’alunno infortunato, il comportamento imprudente dell’insegnante è stato valutato come prevedibile, quantomeno in ragione del fatto che era comune a molti utilizzatori della palestra, quindi sicuramente noto e pertanto concorrente con quello del Direttore, del Preside e del Sindaco nella produzione dell’evento dannoso.
(Cassazione Penale, Sez. 3, 11 ottobre 2007, n. 37397 – Infortunio ad alunno e responsabilità)

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