La responsabilità della scuola per danni che l”alunno arreca a sè stesso.
Il caso
I genitori di un minore hanno chiamato in giudizio, davanti al tribunale di Napoli, il Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal minore, studente presso un Istituto Tecnico Commerciale della città, in conseguenza di un infortunio occorsogli durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica.
Sintesi della questione
La Cassazione prende ancora una volta posizione, in modo esaustivo e con rara chiarezza espositiva, sul problema della natura giuridica della responsabilità della scuola in caso di danno che l’alunno arreca a sè stesso.
La responsabilità per i danni che l’alunno arreca a terzi, infatti, è disciplinata dall’articolo 2048. Quando l’alunno arreca danni a sè stesso, invece, la norma applicabile correttamente è l’articolo 2043, o l’articolo 1218, a seconda che la responsabilità in esame la si consideri contrattuale o extracontrattuale.
La sentenza (Cass. civile, sentenza 3 marzo 2010, n. 5067)
La responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale.
Fra allievo ed istituto scolastico – con l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola – si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sè stesso.
Quanto al precettore, dipendente dell’istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contratto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non extracontrattuale), nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.
La chiamata in causa dell’insegnante, quindi, è esclusa, non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche nell’ipotesi di danni arrecati dall’allievo a sè stesso. Resta, comunque, fermo che, in entrambi i casi, qualora l’Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo od all’alunno che ha arrecato danni a sè stesso, l’insegnante è successivamente obbligato, in via di rivalsa, soltanto nell’ipotesi in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave; limite, quest’ultimo, che opera verso l’Amministrazione, ma non verso i terzi (S.U. 27.6.2002 n. 9346).
La Corte ha stabilito il risarcimento dei danni sulla base del riconoscimento di una responsabilità solo contrattuale, com’è appunto il caso di specie, in cui l’amministrazione è stata ritenuta responsabile dell’infortunio di cui è causa in conseguenza dell’accertata violazione dell’obbligo contrattuale di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruiva della prestazione scolastica.
In particolare, il riconoscimento della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, in tutte le sue forme, definitivamente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 26972 del 2008, consente, la risarcibilità del danno non patrimoniale – del quale il danno morale è una componente – anche nell’azione di responsabilità contrattuale, come nella specie.