E’ responsabile del reato di violenza privata colui che abbia percosso la sorella minorenne con schiaffi e con pugni, impedendole di uscire dalla comune abitazione.
Con sentenza, un ragazzo era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 610 cod. pen., in quanto aveva percosso la sorella minore con uno schiaffo e con pugni al volto ed al ventre, impedendole di uscire dalla comune abitazione.
Il ragazzo ricorre in cassazione in base alle dichiarazioni rese dalla madre, la quale riferiva che il fratello interveniva solo allorché la figlia le metteva le mani addosso nel corso di una discussione nata dal suo diniego alla richiesta della ragazza di uscire. Quindi, il ragazzo era intervenuto per impedire la reazione violenta di una figlia minorenne nei confronti della madre.
Il ricorso è inammissibile. Così statuisce la Cassazione penale, sez. V, sentenza 12.05.2014 n° 19543.
Con la citata sentenza, la Cassazione ritiene contraddittoria la motivazione della madre del ragazzo, in quanto l’aggressione che la madre avrebbe riferito di aver subito dalla figlia, è generica a fronte della ricostruzione dei fatti esposti nella sentenza impugnata sulla base anche delle dichiarazioni della teste, per la quale il fratello interveniva nella discussione fra la madre e la sorella quando quest’ultima aveva quasi convinto la madre a consentirle di uscire dall’abitazione, colpendola con uno schiaffo.
Generica, è altresì la giustificazione a sostegno della condotta del ragazzo di esercitare lo jus corrigendi nei confronti della sorella, a fronte della argomentate considerazioni della Corte territoriale sull’assenza, in capo al ragazzo, della posizione genitoriale che avrebbe consentito di ipotizzare tale situazione giuridica nel nostro ordinamento.
(Fonte foto: Rete Internet)






