MAI TAGLIARE I CAPELLI AD UN FIGLIO PER AFFERMARE LA PROPRIA AUTORITÁ

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Il genitore deve sempre avere i nervi saldi; mai rispondere all”isteria dei figli minori con altrettanta reazione isterica. È pericoloso, oltrechè reato.

Il reato di abuso di mezzi di correzione, non ha natura necessariamente abituale per cui anche un unico atto espressivo dell’abuso è capace di ledere l’incolumità fisica e la serenità psichica del minore.

Il fatto
Una cittadina nigeriana, ricorre per cassazione contro la sentenza che l’aveva dichiarata colpevole del reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina ex art.571 cp. in danno della figlia minore, che oltre ad essere stata aggredita verbalmente dalla madre, presentava segni di percosse alle gambe e ferite sul cuoio capelluto, provocate verosimilmente dal taglio indiscriminato di capelli con forbici da cucina.

La donna sostiene, in sede difensiva, che non aveva commesso il reato di abuso di mezzi di correzione, essendosi trattato nel caso in esame di un fatto meramente occasionale, e come tale fatto andasse riportato nella giusta dimensione di un incidente di percorso nel naturale rapporto genitore e figlia, che aveva visto la sua genesi nell’esigenza della madre di tagliare personalmente i capelli alla figlia e di usare la maniera forte per fronteggiare l’isterico e ingiustificato rifiuto della piccola.
La Cassazione penale, sez. VI, sentenza 22.03.2011 n° 11251 rigetta il ricorso della madre.

La Suprema Corte afferma che in tema di i mezzi, di correzione, mentre possono ritenersi leciti quegli atti di minima valenza fisica o morale, che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria, né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi, rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente, non possono ritenersi altrettanto leciti, integrando la fattispecie criminosa, quegli atti posti in essere in funzione educativa, che sfociano nell’abuso sia in ragione dell’arbitrarietà o intempestività della loro applicazione, sia in ragione dell’eccesso nella misura.

Tale reato non ha natura necessariamente abituale, sicché ben può ritenersi integrato da un unico atto espressivo dell’abuso, ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell’incolumità fisica e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l’evento, quale che sia l’intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo.

Nel caso in esame i giudici del merito correttamente si sono ispirati a tali principi, laddove hanno evidenziato come la condotta ascritta alla madre non poteva essere giustificata dall’esigenza di tosare la figlia recalcitrante, essendo risultato che all’isterica opposizione della bambina aveva fatto riscontro altrettanta isterica reazione della madre, che, indipendentemente dal luogo di provenienza e dall’ambito culturale della genitrice, aveva inteso proseguire nelle sue operazioni particolarmente pericolose, proprio per affermare la propria autorità sulla piccola, abusando dei mezzi di correzione e disciplina.

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