La disamina settimanale sulle vicende che accadono a scuola e che hanno rilevanza giuridica, anche oggi si sofferma sulla >culpa in vigilando a carico dell”insegnante.
La sentenze che prendiamo in esane e e che vi sottoponiamo questa domenica, è la sentenza 1 marzo – 26 aprile 2010, n. 9906: culpa in vigilando. Essa riguarda i danni subiti da un’alunna di scuola dell’infanzia, a causa di una cordicella dello scarico del water il cui gancio si era rotto.
Caso
C. P. ed A. N., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore S. P., hanno chiesto al Tribunale di Lecce la condanna al risarcimento dei danni dell’insegnante M.M. e del Ministero della Pubblica Istruzione, per i danni subiti dalla minore in occasione di un incidente occorsole all’interno della scuola materna frequentata dalla bambina.
I genitori asserivano che verso le ore 10 del **** la bimba era stata accompagnata dalla maestra M. M., che poi era ritornata in classe, in bagno; che la bimba aveva tirato la cordicella dello scarico, il cui gancio si era rotto e, cadendo, le aveva colpito l’occhio sinistro procurandole gravi lesioni.
Il tribunale, con sentenza del 14.9.2001, accoglieva la domanda sul presupposto che l’incidente si era verificato per culpa in vigilando dell’insegnante, condannando il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni
Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello e la corte di Cassazione.
Motivi della decisione
La Corte di merito, nel riconoscere la responsabilità dell’insegnante per culpa in vigilando, ha, a tal fine, precisato che “… La piccola S. dell’età di **** anni, accompagnata in bagno dalla maestra che è ritornata immediatamente in classe ove aveva lasciato incustoditi altri 26 bambini, non doveva essere lasciata sola”, avvalendosi eventualmente dell’ausilio e l’intervento del personale non docente, “ma sempre su interessamento della maestra che aveva la responsabilità di vigilare sui bimbi ad essa affidati”; concludendo che, al di là della circostanza che la rottura della catenella del W.C. era circostanza imprevedibile, “resta comunque la mancata sorveglianza necessitata in considerazione dell’età della bambina che non era in grado di valutare le conseguenze di un gesto apparentemente innocuo…”.
La Corte di merito ha, quindi, puntualmente individuato nella mancata sorveglianza, anche tramite l’ausilio di terzi (il personale non docente della scuola materna), il titolo della responsabilità (definita comunque “non colpa grave o dolo”) a carico dell’insegnante.