L’omessa valutazione della relazione dell’ASL, in ordine alla situazione psicologica del bullo all’epoca della commissione dei fatti, fa annullare la sentenza per un nuovo esame.
Con sentenza la Corte d’appello-sezione minorenni aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di una ragazza per concessione del perdono giudiziale, in ordine al reato di cui all’art. 595 cod. pen. (perchè offendeva l’onore ed il decoro di un’altra ragazza minorenne , inserendo nel blog a lei registrato … accessibile a chiunque, fotografie ritraendosi la vittima all’interno della classe e mostranti il volto di questa inserita in un corpo di scimmia o piegata in avanti mentre l’indagata l’afferrava da dietro simulando un rapporto sessuale ed accompagnando le suddette foto con commenti denigratori: la vittima e il passatempo della nostra classe, la nostra valvola di sfogo, un essere venuto in terra per essere abusato, eccetera…), nonchè intrattenendo sul suddetto blog conversazioni in chat con altri soggetti con i quali, commentando le fotografie, denigrava ulteriormente la persona della vittima .
Avverso la anzidetta pronuncia l’ imputata ha proposto ricorso per cassazione .
La ricorrente lamenta, in proposito, che il giudice di appello aveva disatteso l’eccezione di improcedibilità dell’azione penale ritenendo valida la querela proposta dai genitori della persona offesa, minore ultraquattordicenne, ancorchè la stessa non fosse mai venuta a conoscenza del fatto ritenuto lesivo nei suoi confronti. A dire di parte ricorrente, la disposizione processuale presuppone che la persona offesa abbia comunque contezza del fatto, pur se la querela può essere ritualmente proposta dai suoi genitori anche in mancanza di volontà da parte sua e persino in caso di volontà contraria.
Lamenta, altresì, l’omessa valutazione della relazione dell’ASL in ordine alla situazione psicologica della ricorrente all’epoca della commissione di fatti.
La Corte con riferimento al primo motivo afferma che nel caso i in cui la volontà contraria, tacita od espressa sia manifestata dallo stesso minore, il genitore è legittimato a sporgere querela. Tale potere surrogatorio trova agevole spiegazione nella ridotta capacità di determinazione e di agire del minore ultraquattordicenne e nella conseguente semipiena capacità , da parte sua, di apprezzare le conseguenze lesive di un fatto-reato nella sfera giuridica dei suoi interessi, in tutti i possibili riflessi patrimoniali o morali. Pertanto, tale motivo è infondato.
È, invece, fondato il secondo motivo, con il quale parte ricorrente si duole che il giudice di appello non abbia tenuto conto della relazione dell’ ASL riguardante la particolare situazione psicologica nella quale versava l’imputata all’epoca dei fatti, la cui considerazione avrebbe potuto determinare una più favorevole pronunzia di proscioglimento nel merito o d’improcedibilità . Ed infatti, nonostante la questione avesse costituito oggetto di espresso motivo di appello, la Corte ha omesso qualsiasi considerazione al riguardo.
La carenza motivazionale inficia, in parte, la struttura argomentativa della sentenza impugnata, che va, dunque, annullata per nuovo esame sul punto.
Così stabilisce la Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 febbraio – 28 maggio 2013, n. 13010.