Si fa sempre fatica a convincere gli alunni che durante l”attività motoria a tutto possono giocare tranne che a calcio, perchè considerato pericoloso. Questa sentenza chiarisce i dubbi.
Se un alunno si fa male durante una partita di calcio la scuola non è tenuta ad alcun risarcimento, tanto più che il calcio non può essere considerata una attività pericolosa.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n.1197/2007
Caso
Durante la lezione di educazione fisica nella palestra dell’Istituto ***, si giocava una partita di calcio, un alunno cadeva riportando la frattura dell’avambraccio destro.
I giudici hanno evidenziato:
Deve escludersi che alla attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico.
È rimasto accertato che l’infortunio subito dal minore è stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un suo errore nel controllare il possesso del pallone, in un frangente del gioco in cui, senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, è inciampato sul pallone stesso e nel cadere ha appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura all’avambraccio sinistro;
non può attribuirsi una qualche condotta colposa all’Istituto, posto che gli allievi (tra cui il minore M. E. ) erano stati affidati all’insegnante di educazione fisica nell’ora destinata a tale materia e la vigilanza dell’insegnante è stata esercitata traverso la presenza fisica sul campo di gioco;
deve escludersi la responsabilità dell’insegnante e dell’amministrazione, atteso che nella specie la vigilanza era stata esercitata dall’istituto nella misura dovuta e l’incidente deve essere ricondotto a una disattenzione dello stesso minore, non prevedibile, per la sua repentinità.
Viene sottolineato con questa sentenza che la disciplina in questione (gioco del calcio) "è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico", così dimostrando la irrilevanza di ogni indagine volta a verificare se tale attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali, ma viene sottolineato, altresì, che deve escludersi che si sia una "attività pericolosa" a norma dell’art. 2050 c.c.
La responsabilità dell’insegnante e della amministrazione da cui questo dipendente, ha concluso la sentenza, non appare ravvisabile in questo caso, atteso che la vigilanza era stata esercitata dall’istituto nella misura dovuta e l’incidente subito dal minore deve essere ricondotto a una sua disaccortezza certamente non prevenibile per la sua repentinità e fatalità.