L’obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio sorge per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica.
Da una coppia erano nati due figli che il padre non aveva riconosciuto e dei quali si era del tutto disinteressato, avendoli abbandonati e avendo fatto mancare loro l’assistenza morale e materiale; era stato quindi condannato a corrispondere alla sua compagna l’importo di Euro 132.000,00 , come rimborso delle spese sostenute per il loro mantenimento cui aveva fatto fronte con il suo modesto reddito di insegnante, e ai figli l’importo di Euro 100.000,00 per ciascuno. Avverso questa sentenza il compagno ricorre per cassazione.
Venendo all’esame del ricorso l’uomo contesta la statuizione che ha confermato la misura dell’importo liquidato alla compagna a titolo di rimborso delle spese di mantenimento dei figli, deducendo l’errata valutazione della capacità reddituale , essendo egli un commesso di farmacia e avendo altri figli da mantenere. Nella sentenza si legge che Il mantenimento dei figli naturali è collegato allo status genitoriale e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell’altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell’altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dal codice civile (v. Cass. n. 22506/2010, n. 5652/2012).
Il giudice di merito ha valutato in concreto la capacità reddituale modesta della donna (insegnante) e quella dell’obbligato , il quale è commesso di una farmacia di famiglia e, quindi, presumibilmente percettore di proventi in misura non inferiore a quelli di un farmacista dipendente. Inoltre, la Corte ha avuto occasione di precisare che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un’autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. (v.Cass. n. 5652/2012, n. 20137/2013).
Premesso che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la prova dei lamentati pregiudizi può essere (ed è stata nella specie) offerta "sulla base anche di soli elementi presuntivi" e, può aggiungersi, secondo nozioni di comune esperienza, la cui valutazione è riservata evidentemente ai giudici del merito, si deve considerare la particolare tipologia di danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000).
Per Questi motivi la Cassazione civile , sez. I, sentenza 22.07.2014 n° 16657 rigetta il ricorso dell’uomo.
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