Sono sempre e soltanto i genitori gli unici responsabili delle assenze dei figli da scuola. Violano la norma per colpa o per dolo.
I genitori devono vigilare affinchè i figli vadano a scuola; perché sostenere di non essere stati informati dalla scuola delle assenze dei minori, non li esonera dalla responsabilità che essi hanno di impartire l’istruzione obbligatoria.
Caso
Il giudice di Pace di Staiti ha assolto M. R. dal reato previsto dall’art. 731 c.p. che punisce i genitori che omettano, senza giusto motivo, di impartire l’ istruzione obbligatoria ai figli minori. In sintesi, il giudice ha evidenziato l’impossibilità di addebitare il comportamento antigiuridico al genitore in quanto mancava la certezza che egli fosse a conoscenza delle assenze scolastiche delle figlie.
Il Procuratore della Repubblica, invece, ha proposto ricorso per Cassazione rilevando:
– che le assenze non potevano sfuggire ad un genitore attento ai suoi doveri di vigilare sulle minori ;
– che anche in mancanza di una comunicazione ufficiale, da parte del Dirigente scolastico, il genitore avesse, comunque, la capacità e gli strumenti per rendersi conto che le minori non frequentavano la scuola
Motivazione della sentenza (Cassazione penale , sez. III, sentenza 11.10.2007 n° 37400)
La Cassazione ha ritenuto certa la sussistenza dell’ elemento materiale del reato, cioè le assenze non giustificate, che non sono state messe in discussione dai genitori, e risultano dai documenti scolastici.
Inoltre, ha ritenuto che non sono emersi giusti motivi che rendono inattuabile l’adempimento dell’obbligo di istruzione quali: la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell’alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione; il rifiuto volontario, categorico ed assoluto del minore, non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali.
Ha ritenuto, altresì, che i genitori non hanno dato prova di avere compiuto quanto era nelle loro possibilità per adempiere al comando contenuto nella norma violata, ex art. 731cp.
Ora, sempre secondo la Cassazione, si possono prospettare due alternative; o il M. era edotto del comportamento delle minori per cui si procede o era venuto meno al suo dovere, morale e giuridico, di controllare ed educare le figlie.
In entrambi i casi, l’elemento psicologico della violazione della norma in esame può essere indifferentemente il dolo o la colpa: nel primo caso il genitore sapeva delle assenze e non ha provveduto, nel secondo caso non sapeva per negligenza e, quindi , non ha provveduto lo stesso.
La Cassazione ha ritenuti fondati i motivi esposti dal Procuratore ed ha accolto il ricorso.