Questa domenica portiamo il caso di un alunno caduto e infortunatosi all”uscita da scuola, nella ressa che di solito si forma al suono della campanella.
Il caso
In un pomeriggio scolastico, al termine delle lezioni, l’alunno T***, nella ressa formatasi all’uscita nel cortile dell’Istituto della sua scuola, cade picchiando con la testa contro un gradino. Come conseguenza della caduta, il minore riporta lesioni con postumi, addebitabili, secondo i genitori, al personale scolastico che era rimasto assente al momento del fatto.
Decisione della Suprema Corte
Si dava atto che gli alunni erano stati accompagnati “fuori della classe” e che all’atto della caduta il ragazzo si trovava nei pressi della madre che lo aveva subito soccorso.
La Corte di Cassazione, Sez. III, 22 luglio 2010, n. 17215, esclude ogni ipotesi di colpa a carico delle insegnanti che stavano accompagnando il ragazzo all’uscita, essendo stato assolto l’obbligo di vigilanza che incombeva alle stesse. Al contrario, l’infortunio si era verificato a causa di comportamenti del tutto imprevedibili dello stesso ragazzo e quindi nessuna ipotesi di inadempimento risulta configurabile nella specie e nessuna responsabilità si può configurare a carico delle insegnanti.